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CREDITO IVA SOLO CON ISTANZA DI RIMBORSO
L'omessa presentazione della dichiarazione annuale esclude la possibilità di utilizzare il credito Iva (o di altri tributi) in detrazione dalle imposte dovute per l'anno successivo. Il recupero del credito può avvenire solo con un'istanza di rimborso. Sono gli effetti delle indicazioni fornite dalla circolare 34/E/2012.
A meno che il contribuente non valuti la scelta di intraprendere la strada del contenzioso.

Il problema può scaturire in seguito ai controlli automatici delle dichiarazioni (articolo 54-bis del Dpr 633/72 e articolo 36-bis del Dpr 600/73) effettuati dal fisco. Controlli che possono portare a segnalare un errore e, di conseguenza, a generare una comunicazione di irregolarità (l'avviso bonario) nel caso di trasferimento di un credito, sorto in un periodo in cui la dichiarazione non è stata trasmessa o è stata presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni.

In passato, se un contribuente riceveva un avviso bonario (o una cartella) per l'illegittimo riporto del credito Iva, poteva recarsi presso un ufficio e ottenere l'annullamento dell'atto, dimostrando l'esistenza sostanziale del credito (risoluzione 74/E/2007 e la circolare 222/E/2000). Ora la circolare 34/E indica una sorta di percorso obbligato in riferimento - è bene precisarlo - ai casi di crediti emersi a seguito di omessa presentazione della dichiarazione, passando dalla richiesta di rimborso. L'istanza può essere presentata entro due anni dal pagamento - a seguito di avviso bonario, cartella o sentenza sfavorevole - se è dimostrata la spettanza del credito.

La circolare 34/E/2012 non dettaglia documenti da presentare a supporto della domanda di rimborso, ma non c'è dubbio che si debba, anzi tutto, dimostrare la corretta tenuta e conservazione della contabilità. Di conseguenza, è necessario presentare la copia del registro Iva acquisti, del registro Iva vendite e dei prospetti che espongono le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali). Inoltre, deve essere fornita la prova dei versamenti dovuti: quindi, possono giocare un ruolo cruciale i modelli F24.

E poi, la domanda di rimborso deve essere corredata anche della copia della dichiarazione omessa (o tardiva) e di quella dell'anno successivo, in cui è stato trasferito il credito. Modelli F24 e dichiarazioni sono già inseriti nel sistema informativo delle Entrate, ma una documentazione completa, a supporto dell'istanza, non può che agevolare il funzionario a cui è stata assegnata la pratica di rimborso.
Infine, devono essere presentate anche le fatture di acquisto, che consentono all'ufficio di verificare l'esistenza del credito e la sua inerenza con l'attività esercitata.

Se il numero delle fatture è rilevante, la prassi degli uffici consente di fornire un campione rappresentativo della tipologia degli acquisti effettuati.
 
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  Andrea Colonna
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