Riduzione della deducibilità dei costi auto
Le nuove regole per la deducibilità delle autovetture
L'art. 164 del T.u.i.r. definisce una misura forfettaria di rilevanza dei veicoli inerenti l'attività d'impresa e di lavoro autonomo, imponendo un limite alla deducibilità dei costi. Le modifiche apportate consistono nella riduzione della percentuale di tale deducibilità dei costi.
In particolare:
• per le "ordinarie" autovetture di imprese e professionisti: la misura della deduzione è stata ridotta dal 40% al 27,5%, mentre il limite superiore di rilevanza del costo del veicolo è stato mantenuto ad Euro 18.076. Questo significa che, indipendentemente dal valore della vettura, il costo di acquisto sarà deducibile nel limite di Euro 4.970,90;
• per le autovetture date in utilizzo promiscuo ai dipendenti: la deducibilità dei costi viene ridotta dal 90% al 70% (si ricorda che per questa fattispecie non è previsto un limite superiore alla rilevanza del costo del veicolo).
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Ante L. n. 92/12 |
Post L. n. 92/12 |
Autovetture |
40 %
(Max euro 18.076) |
27,5 %
(Max euro 18.076) |
Agenti e rappresentanti |
80 %
(Max euro 28.822,84) |
80%
(Max euro 25.822,84) |
Uso promiscuo al dipendente |
90% |
70% |
Decorrenza
Le nuove misure di deducibilità introdotte hanno decorrenza dal 2013, periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento.
È comunque previsto il ricalcolo obbligatorio degli acconti 2013: pertanto la prossima estate, in sede di compilazione del modello UNICO 2013, i contribuenti saranno chiamati a determinare il saldo delle imposte 2012 sulla base delle previgenti misure di deducibilità, ma nel calcolo degli acconti occorrerà rettificare la base imponibile determinata con il metodo storico incrementandola opportunamente dei costi auto che diventeranno indeducibili.
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