La notifica di un questionario non preclude la possibilità di presentare una dichiarazione dei redditi integrativa.
A stabilirlo la sentenza 60/45/12 della Ctr Lombardia.
A seguito della cessione di un'azienda avvenuta per donazione, un contribuente (persona fisica) aveva commesso alcuni errori materiali nella compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di competenza. In primo luogo, era stato compilato un quadro della dichiarazione diverso da quello corretto. In secondo luogo, la plusvalenza realizzata era stata quantificata in misura pari all'intero valore di cessione, senza tenere conto delle regole fissate dal Tuir per la determinazione della plusvalenza in caso di acquisto per donazione del bene alienato.
Dopo aver ricevuto un questionario dall'agenzia delle Entratea, il contribuente aveva presentato una dichiarazione integrativa, nella quale erano stati corretti gli errori di compilazione commessi nella dichiarazione originaria.
Una volta esaminata la riposta al questionario, l'ufficio aveva accertato una maggiore plusvalenza, pari al valore di cessione definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro. In altre parole, l'avviso di accertamento non soltanto aveva identificato un corrispettivo maggiore di quello dichiarato, ma non aveva neanche tenuto conto del contenuto della dichiarazione integrativa, ignorando in particolare la rideterminazione della plusvalenza operata.
Il ricorrente ha contestato sia l'automatico recepimento per le imposte dei redditi del valore definito ai fini dell'imposta di registro, sia il mancato riconoscimento delle modifiche effettuate con la dichiarazione integrativa. A seguito della sentenza di primo grado favorevole al contribuente, l'ufficio ha presentato appello ma la Ctr ha confermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento.
Per quanto riguarda la dichiarazione integrativa, i giudici di secondo grado hanno preso le mosse dalla lettera dell'articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998. Tale disposizione stabilisce che le dichiarazioni dei redditi (al pari di quella dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta) possono essere modificate dai contribuenti per correggere omissioni o errori che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, con una dichiarazione integrativa da inviare non oltre il termine prescritto per la presentazione del modello relativo al periodo d'imposta successivo. La norma – ha precisato la Ctr – non contiene alcun riferimento all'inizio della fase della verifica fiscale. Di conseguenza la notifica di un questionario non può precludere la facoltà di presentare una dichiarazione integrativa.
Inoltre la sentenza 60/45/12 ha chiarito la diversità dei presupposti per la determinazione della base imponibile per l'applicazione delle due imposte: valore di mercato per il registro; corrispettivo per l'imposta sui redditi. Partendo da tale assunto, il collegio ha concluso che «la definizione di un accertamento ai fini dell'imposta di registro non può avere automatica efficacia ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, dovendo l'amministrazione finanziaria procedere alla rettifica del corrispettivo di cessione solamente in presenza di fatti certi o di ulteriori presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti che siano aggiuntive rispetto al valore definito ai fini del registro».
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